BUON SENSO D'ORDINANZA

E' sorprendente come i pochi commenti sino ad oggi pubblicati sui quotidiani in merito alla recente Ordinanza Commissariale rivelino l'assoluta assenza di considerazioni o strategie attuative dell'amministrazione comunale. Silenzio assoluto.

In attesa a noi non resta che rendere grazie all'On. Loiero per il provvedimento, che si rivela ben più ricco di informazioni (anche cronologiche) di quante è possibile reperire negli uffici comunali, ove dovrebbe esserci qualche "attuatore".
Vediamo quali:


1) Il "Piano di interventi strutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica” (di cui all’art. 12, comma 7 del O.P.C.M. 28.7.2006 n. 3536) è stato approvato il 5 aprile 2007 con Ordinanza n. 21 del Commissario Delegato, dopo il parere dell’Autorità di Bacino Regionale emesso in data 6 marzo 2007 prot. n. 204/ABR;


2) con le note del 18 giugno 2007 prot. n. 269 e del 20.12.2007 prot. n. 653, il Dipartimento di Difesa del suolo – Laboratorio CAMILAB dell’Università della Calabria, ha trasmesso gli elaborati relativi al ricordato programma pluriennale di interventi;
quindi il Piano Versace, in realtà consiste di 2 piani:
il Piano Versace1, da noi recentemente pubblicato (dal nome direttore del Camilab di CS prof. Pasquale Versace) è il del "Piano di interventi strutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica" la cui redazione è stata affidata al CAMILAB dall'art. 12, comma 7 del O.P.C.M. 28.7.2006 n. 3536; approvato con Ordinanza del Commissario Delegato 5 aprile 2007 n. 21, previo parere dell'Autorità di Bacino Regionale emesso in data 6 marzo 2007
prot. n. 204/ABR;
successivamente, l'Ordinanza del Commissario Delegato 29 settembre 2006 n. 9 ha disposto tra l'altro di affidare al Dipartimento di Difesa del suolo - Laboratorio CAMILAB dell'Università della Calabria, già responsabile della redazione del Piano di interventi strutturali di emergenza sistemazione idrogeologica di cui sopra, l'ulteriore compito della
realizzazione del programma pluriennale di cui all'art. 5, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3540/2006, volto al reinsediamento o delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate dagli eventi alluvionali;
il Piano Versace2 è appunto il frutto di questo secondo incarico ed è tecnicamente "Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate nelle aree industriali interessate dagli eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3/7/2006"; gli elaborati di questo 2° piano sono stati trasmessi alla regione più di recente (Dicembre 2007) rispetto al primo piano.
3) le aziende o aree dell’area industriale retroportuale del Comune di Vibo Valentia, individuate nel programma predisposto dal CAMILAB e descritte “Ipotesi di delocalizzazione e smantellamento” (cod. PC.CON.071 definite nell’elaborato 6: Vittoria, ENI Gas, ENI Petroli, Area Pubblica, ex Saima, ex Gaslini, Basalti), risultano collocate in parte in zona altimetricamente depressa, in quanto delimitata su due lati del rilevato ferroviario e dalla fascia costiera situata a quota superiore e comunque poste in posizione di sostanziale incompatibilità con il rischio di alluvione e in contrasto con il tessuto urbano e con l’ambiente marino circostante, anche relativamente al pericolo di incidente rilevante;


4) esiste perciò la necessità di adottare apposite misure di prevenzione dei rischi, anche con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3 lettera b) e dell’art. 2 comma 2 dell’O.P.C.M. n. 3531/2006, quali:
  1. la delocalizzazione delle aziende è obbligatoria e dovrà avvenire entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione delle presente Ordinanza. (Art. 2)

  2. il divieto di assentire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione ed interventi di ristrutturazione urbanistica come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a destinazione residenziale o produttiva, nonché l’insediamento di nuove e/o diverse attività produttive, per la durata di anni 5 (fatta eccezione - ovviamente - per le opere strettamente necessarie alla messa in sicurezza degli impianti esistenti)

  3. L'obbligo di adeguare gli strumenti di pianificazione comunale di cui all’art. 19 della L.R. n. 19/2002 alle situazioni di rischio alluvionale; Sino all’adeguamento degli strumenti comunali i provvedimenti comunali di autorizzazione alle lottizzazioni convenzionate, nonché i permessi di costruire e le denunce di inizio di attività per qualunque tipo di intervento edilizio dovranno contenere un’espressa dichiarazione di compatibilità dell’intervento con le situazioni di rischio.

Nella sostanza poniamo alcune prime e non definitive considerazioni:
l'art. 1 è ovvio (approvazione piano di delocalizzazione); non si capisce piuttosto perchè si sia atteso 6 mesi dall'approvazione del PianoVersace2 per fare qualcosa;
l'art. 2 è problematico: le piccole e medie aziende potranno andare via, forse, perchè incentivate; ma le grandi aziende? E se lo faranno, non sarà una perdita netta in termini di indotto ed altro?;
l'art. 3 contiene le misure di salvaguardia; l'arresto edilizio di qualsiasi natura per 5 anni e l'obbligatorietà di adeguarvi gli strumenti urbanistici comunali (il minimo per le aree a rischio); certo, forse le autorizzazioni già concesse (vedi ex-Gaslini, Longobardi o le lottizzazioni approvate il 18 luglio) stridono con il "valore della messa in sicurezza" sancito da quest'ordinanza e mette in forte evidenza la loro "contraddittorietà"...
Ci auguriamo che quando l'Amministrazione Comunale romperà il silenzio, ci attesti documentalmente che quanto costruito dal luglio 2006 ad oggi sulle colline, le sabbie e gli scarti di sansa al solfuro del "paese delle alici marinate" sia dotato, o potrà esserlo, di una "espressa dichiarazione di compatibilità" con le situazioni di rischio.
Pensate che importi a qualcuno? Ci auguriamo di si, anche perchè meritiamo qualcuno che finalmente presti attenzione ai contenuti .... e in grado di fare gesta da uomini di buona volontà!

Commenti

calabrisella ha detto…
n c'è dubbio l'ordinanza di Loiero solleva un pò i nostri animi, e lascia buone speranza su un futuro migliore, ma a livello pratico ho delle perplessità.
L'art. 2:
il divieto di assentire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione ed interventi di ristrutturazione urbanistica come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a destinazione RESIDENZIALE o produttiva

Ciò vuol dire che per 5 anni non sarà possibile mettere mano anche alle case a destinazione residenziale fatiscenti (premetto che non so se la localizzazione dell'area ne comprende qualcuna) e che al termine di questi anni in teoria le amministrazioni comunali avranno già provveduto a fornirsi di norme di gestione del territorio adeguate.
Come ben dici le licenze rilasciate finora non rientrano nel divieto. C'è sempre qualcuno che riesce a farla franca!
Bisogna dare merito però al Presidente Loiero per la sua azione.
Anonimo ha detto…
no, le misure di salvaguardia non riguardano eventuali residenze fatiscenti; infatti, la zona richiamata nell'ordinanza è esattamente quella guardando verso Bivona, sulla sinistra, dalla Gaslini al terreno di fronte alla macelleria...
calabrisella ha detto…
ho capito. grazie per l'informazione ;)

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