PETCOKE: LA CAPITANERIA DI VIBO ORDINA LO STOP ALLO SBARCO!

Se la contemporanea spola tra le due navi petcokiere non fosse terminata ieri, 1 Aprile, non ci sarebbe da crederci... e invece è vero! L'incredibile - per quantità - sbarco di PetCoke di queste ultime settimane potrebbe essere l'ultimo!
Dal sito della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia estraiamo infatti l'intera ordinanza con la quale si è deciso dal 30 Marzo (due giorni fa) che nel nostro porto sono vietate tutte le operazioni di movimentazione, imbarco e sbarco di PETCOKE .
E' una ordinanza che rappresenta, per le motivazioni così ben esposte - non solo di tutela della salute ma anche di perdite economiche per gli impedimenti alla corretta e concorrenziale attività portuale - le ragioni percui su tale tema abbiamo dedicato molto del nostro impegno. Certo... se oggi si conferma pericolosa la "momentanea movimentazione" in banchina del PetCoke, ne consegue che la pericolosità della "stabile movimentazione" nel deposito di Portosalvo è 365 volte maggiore! E lì le responsabilità non sono certo della Capitaneria. Ora attendiamo di vedere cosa farà il comune (anch'esso presente alla Conferenza dei Servizi) al quale tutto si può perdonare, meno il fatto che una omissione d'atti autorizzativi, ispettivi o cautelari, mantenga ancor oggi a rischio la salute dei suoi cittadini. Nell'attesa, e ad ulteriore conferma che non si tratta di uno scherzo d'Aprile, pubblichiamo la notizia data stamani anche da CalabriaOra.
Grazie comunque! Questo primo passo dell'Autorità Marittima... ci consente di guardare con più speranza gli occhi dei nostri e dei vostri figli!

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA VIBO VALENTIA MARINA - Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

ORDINANZA N. 06/2009
Il Capitano di Fregata (CP), sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina,
VISTA
la legge 28/01/1984 n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il Decreto Ministeriale 22/07/1991, concernente “Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi”;
VISTO
il Decreto Dirigenziale nr. 1077/07 del 31/10/2007, recante “Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa di cui agli allegati al D.M. 22/07/1991”;
VISTO
il D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la nota nr. 02.01.41/5828 in data 24/02/2009, con la quale questa Capitaneria di Porto ha indetto una Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90, tesa ha conoscere i qualificati pareri di tutti gli Enti titolari di funzioni amministrative e/o tutorie in materia ambientale, al fine di procedere ad un esame congiunto delle problematiche scaturenti dalla movimentazione di materiali polverulenti nel porto di Vibo Marina, presso la banchina cd. “Bengasi”;

CONSIDERATO
che alla citata Conferenza dei Servizi, svoltasi il giorno 27/03/2009 nei locali di questa Capitaneria di Porto, hanno preso parte, oltre alla Scrivente, anche rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, dell’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, dell’A.R.P.A.Cal. di Vibo Valentia ed il Consulente Chimico del porto di Vibo Marina;

CONSIDERATO
che dalla cennata conferenza dei servizi è emerso l’unanime parere di tutti i partecipanti alla stessa, per i motivi in dettaglio elencati nel verbale redatto nella medesima giornata ed agli atti di questo Comando nonché di tutti gli enti intervenuti, di sospendere le operazioni di sbarco di Pet Coke nel porto di Vibo Marina a causa dell’impossibilità di scongiurare con le attuali tecnologie, sistemi ed attrezzature, il verificarsi di situazioni di criticità ambientale nei riguardi del sito interessato dalle attività portuali, nonché in quelli immediatamente limitrofi;

VISTA
la relazione depositata agli atti di questo Comando in data 28/03/2009 e redatta dal personale responsabile della dipendente Sezione Tecnica Difesa e Sicurezza Portuale, con la quale si segnala l’opportunità di interdire il traffico di Pet coke nel porto di Vibo marina. Dalla stessa emerge, infatti, che in base all’esperienza maturata nei mesi in cui si è svolto il citato traffico marittimo e nonostante le precauzioni imposte dalla Capitaneria di Porto con i vari provvedimenti autorizzativi allo sbarco del materiale, emessi ai sensi del D.M. 22/07/1991 come modificato dal D.D. 1077/2007, non è stato possibile con le attuali tecnologie – attrezzature – impianti impiegati dall’impresa portuale, scongiurare in modo “assoluto” l’accidentale dispersione di polveri del citato materiale. Dalla stessa relazione emergono, altresì, diverse e condivisibili valutazioni in merito alle problematiche di operatività – di onerosità – di competitività che tale tipologia di traffico, con le attuali navi utilizzate, produce in termini di ricadute negative sulla portualità vibonese. Anche condivisibili sono le ulteriori valutazioni in merito alla problematicità della gestione dell’ormeggio, in particolari condizioni meteomarine, di tali tipologie di navi, nonché della congestione provocata al traffico carrabile nelle aree portuali ed in quelle immediatamente limitrofe, con contestuali ricadute negative in termini di parametri di sicurezza connessi alla vicinanza di un deposito costiero di oli minerali;

RITENUTO
pertanto necessario procedere alla sospensione delle attività portuali inerenti la movimentazione di Pet Coke presso la banchina cd. “Bengasi”, al fine di evitare il verificarsi di potenziali situazioni di criticità ambientate sul sito portuale interessato ed in quelli immediatamente limitrofi.
Ciò almeno sino a quando l’impresa portuale operante ex art. 16 legge 84/1994, non si doti di impianti ed attrezzature con tecnologie e procedure operative tali da garantire il mantenimento e l’implementazione delle attuali condizioni di tutela della salute pubblica, della sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia ambientale, finalizzati all’abbattimento totale delle emissioni polverulenti, attraverso, ad esempio, impiego di attrezzature e nuove tecnologie che utilizzino rigorosamente dispositivi completamente chiusi;

VISTO
l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

VISTI
tutti gli atti d’ufficio.

ORDINA

(Articolo 1)
Nel Porto di Vibo Valentia Marina, con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione, sono sospese le operazioni di sbarco/imbarco e la movimentazione sotto qualunque forma del materiale denominato “Pet Coke”.
Ai fini della corretta individuazione del prodotto indicato, il suddetto termine deve essere riferito alla relativa scheda tecnica di cui all’Appendice 1 del D.D. 1077/2007 in data 31/10/2007, il quale ha modificato l’appendice al D.M. 22/07/1991, recante “Norme per il trasporto via mare di prodotti alla rinfusa”.

(Articolo 2)
I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti penalmente e civilmente responsabili degli eventuali danni arrecati a terzi ed all’ambiente in conseguenza della loro condotta e saranno puniti a seconda dell’infrazione commessa, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, ovvero più grave e/o diversa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi delle pertinenti disposizioni sanzionatorie di cui al Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152.

(Articolo 3)
E’ fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la presente Ordinanza che, entra in vigore con decorrenza immediata.
La relativa pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo dell’ufficio, nonché previa inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale
http://www.guardiacostiera.it/ e relativa, opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Vibo Valentia Marina, lì 30 marzo 2009 - f.to IL COMANDANTE C.F.(CP) Luigi PICCIOLI

Commenti

Francesco Contartese ha detto…
BENE.

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