10.000? UN VECCHIO LIMITE VIBONESE...



La nostra carta costituzionale all’art. 117 prevede che la funzione legislativa in materia di istituzione di nuovi comuni e di circoscrizioni comunali, appartenga alle Regioni. Tale potestà legislativa era “ripartita” o “concorrente; allo Stato era quindi solo riservata la predeterminazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni spettava lo svolgimento di tali principi attraverso la legislazione di dettaglio.

Correttamente quindi poteva ritenersi che la legislazione regionale di dettaglio dovesse attenersi al principio di non istituire comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, così come dettato dall’art. 15 del Decreto legislativo n. 267/2000 meglio noto come Testo unico delle norme sugli Enti locali, che riprende la norma contenuta nell’art. 11 dell’abrogata legge 142/1990.

Dal 2001, da quando cioè è stata introdotta la riforma del titolo V della nostra costituzione con la Legge costituzionale n. 3/2001 si è rovesciata la prospettiva istituzionale, ampliando notevolmente l’autonomia legislativa delle Regioni.

Le leggi regionali allo stato attuale, in materia di istituzione di nuovi comuni e di circoscrizioni comunali rientrano nella potestà legislativa esclusiva, che è vincolata solo al rispetto delle norme costituzionali e dell’ordinamento comunitario.

Pertanto, la normativa regionale sull’istituzione di nuovi comuni non incontra il vecchio limite dei 10.000 abitanti fissato con legge ordinaria.

E’ pertanto corretto dire che al momento, nulla osta alla costituzione del nuovo Comune di Porto Santa Venere.

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