PETCOKE: ECCO LE MOTIVAZIONI CON LE QUALI IL TAR CALABRIA NE RICONSENTE LO SBARCO NELLA CITTA' PORTUALE!

"Non è in discussione la circostanza di fatto che il pet-coke, al pari di altre sostanze, sia elemento inquinante e pericoloso (...) tuttavia, l’ordinamento giuridico non impedisce il traffico, il commercio e l’utilizzo di tali sostanze, prevedendo, peraltro, al fine di prevenire eventuali pregiudizi, una particolare disciplina di sicurezza (...) la valutazione dell’Amministrazione, secondo cui non è possibile effettuare lo scarico del pet-coke in condizioni che escludano in modo assoluto il verificarsi di incidenti, vale per ogni sostanza pericolosa e inquinante (in quanto, come osservato dalla ricorrente, nulla può escludere in modo assoluto il verificarsi di un incidente), oltre a porsi in contrasto con la disciplina normativa, che, come detto, ammette il traffico, il commercio e l’utilizzo delle sostanze pericolose, salvo il rispetto di condizioni di sicurezza ottimali (le quali, comunque, non possono mai escludere in modo assoluto la possibilità che un pregiudizio si verifichi)" ... esordisce così la sentenza del TAR Calabria che il 3 dicembre scorso ha discusso il ricorso presentato dalla Italcementi contro l'Ordinanza della Capitaneria di Vibo che proibiva lo sbarco del Pet-Coke nella banchina portuale fino all'attuazione di pratiche di sbarco che, con l'utilizzo di migliori tecnologie, atte ad impedire la dispersione delle polveri pericolose, non mettessero a rischio la salute pubblica o, come si scrive nel "rispetto di condizioni di sicurezza ottimali".
Con questa premessa - senza entrare nel complicatissimo campo del diritto - che stabilisce "sopportabile il rischio" a cui potrebbe essere esposta la nostra comunità nel caso di incidenti nella fase di sbarco (perchè non si può "mai escludere in modo assoluto che un pregiudizio si verifichi"), il Tribunale Amministrativo Regionale sospende l'Ordinanza dell'Autorità Marittima.
Per conoscere il "pregiudizio" al quale è stata sottoposta la nostra comunità vi rimandiamo ai post legati alle modalità di sbarco attuate in passato, che hanno dato origine all'ordinanza oggi sospesa.

Il testo della sentenza è però ... a dir poco disarmante!

Innanzitutto [scarica sentenza in pdf]perchè scopriamo che avverso il ricorso presentato dalla Italcementi al TAR contro una Ordinanza nata dopo una Conferenza di Servizi, non appaiono costituiti in giudizio nè il Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco, nè l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante, nè l' A.R.P.A. di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante, nè il Consulente Chimico del Porto di Vibo Valentia Marina, ma ancorpiù restiamo interdetti dalle motivazioni di fondo con la quale la si sospende:

Primo: "una situazione di sicurezza assoluta non esiste";
Secondo: "se la mancanza di una situazione di sicurezza assoluta deve assumere rilievo, ciò vale per ogni sostanza inquinante e pericolosa (non solo per il pet-coke)"!
Non comprendiamo la soddisfazione con la quale la Direzione dell'Italcementi annuncia sui quotidiani locali [scarica l'articolo su CalabriaOra di oggi] questa incredibile pronuncia del TAR CALABRIA, che seppur dimosta un sagace tempra ed efficace la strategia di diritto, mantiene "integri i poteri dell’Amministrazione (Capitaneria) di adottare le misure del caso al fine di assicurare che lo scarico del pet-coke avvenga in condizioni di sicurezza ottimali"! Queste erano le ragioni di fondo di quella ordinanza ... questi rimangono gli obblighi di fondo ai quali attenersi!
Si annuncia a dopo le FERIE natalizie il prossimo sbarco di pet-coke: viste le motivazioni del TAR ... c'è da augurarsi dunque che anche in ambito portuale l'Italcementi attui la filosofia INCIDENTI ZERO !

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