QUEI DANNI NON INDENNIZZABILI DEL FIUME SANTA ANNA NELLE "MARINATE" DI IERI ... E DI OGGI!

Per puro caso abbiamo ritrovato, all'Archivio di Stato di Vibo, un atto di fitto delle "marinate" di Bivona del 1853 utile a comprendere quanto sia antica la fragilità idrogeologica di quell'area e dunque a non ritenere un " caso sfortunato" che oggi si siano potute costruire case - nella prima e seconda traversa di via delle Calabrie, che "galleggiano" sull'acqua [vedi articolo di M.L. Conistabile su Gazzetta del Sud ed i nostri post].
Succede sempre così negli archivi, mentre cerchi un documento tra un foglio notarile ed un altro, ne trovi altri importati. La trascrizione riporta la localizzazione precisa delle Marinate (termine quanto mai inopportuno con il quale oggi molti sono soliti indicare impropriamente l'insieme dei centri abitati costieri) in Bivona, ma ancorpiù dimostra le necessarie "cautele idrogeologiche" con cui l'Amministrazione Ducale della città ne fittava i terreni.
Ma andiamo alla lettura del documento:

"Regno delle due Sicilie. Nel giorno ventuno di agosto milleottocentocinquantatre (21.08.1853), Ferdinando Secondo per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe ereditario di Toscana, Nella presenza di Noi Giuseppe Costantino Domenico, notaio residente in Monteleone e dei sottoscritti testimoni da noi conosciuti ed idonei, si son personalmente costituiti:da una parte il signor Don Giovanni Francesco Saragò del fù Angelo, Cassiere dell'Azienda dello Stato di Monteleone per sua Eccellenza il Signor Duca di Terranova e Monteleone, erede beneficiato del Duca D. Diego suo padre; e dall'altra il signor Don Fortunato Sannà fu Francesco Paolo, Don Luigi Costanzo fu Saverio e Don Filippo Genovese fù Vincenzo. Tutti e quattro proprietari domiciliati in Monteleone. In Forza di questo atto essi costituiti Sannà, Costanzo e Genovese, si obbligano solidalmente senza beneficio di divisione, e con arresto personale, ai termini dell'articolo 1931 e seguenti delle Leggi Reali, da noi istruiti, di puntualmente pagare qui in Monteleone, al Signor Saragò nel nome suddettola somma di ducati Novecentosessanta ad annui ducati duecentoquaranta, e questi in ogni giorno quindici Agosto, facendo il primo pagamento a quindici agosto milleottocentocinquantaquattro,e così di anno in anno fino al milleottocentocinquantasette (1857), epoca dell'ultimo pagamento che sono per lo fitto di anni quattro a decorrere dal primo settembre di questo anno fino a tutto agosto milleottocentocinquantasette delle terre del suddetto Signor Duca dette "Marinate" e terre ed orto del Castello, siti nella marina di Bivona. Oltre le obbligazioni di sopra assunte, essi fittuari si sottopongono ai seguenti patti, cioè
Primo di ritornare al termine del fitto tutti i terreni prosciugati, non potendo pretendere per cotesti prosciugamenti indennizzo alcuno, ciò essendo condizione integrale del contratto, e di lasciare per conto dell'Amministrazioneda oggi fino a tutto Settembre, dico, fino al giorno primo Settembre di questo anno, una tumolata di terreno a di lei scelta da escomputarglisi a quella ragione che ricadrà il fitto, restando a libertà dell'Amministrazione medesima di volerla cedere agli stessi fittuari, cui dovrà dirlo a tutto il giorno primo settembre di quest'anno; Messo questo termine resta per conto di essi fittuari pagando l'intera mercede.
Secondo, i fossi ed i ripari onde tenere prosciugati i terreni sono a carico dei conduttori;
Terzo, essi fittuari si obbligano a ben tenere e coltivare i terreni medesime, prestando tutte le cure possibile per la buona custodia e tenuta di detti terreni colle cure di buoni e diligenti padri di famiglia;
Quarto, essi fittuari infine rinunziano a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti e a quelli cagionati dalla fiumara Santa Anna, e particolarmente ai danni che potranno avvenire a causa del fabbricato che il Signor Francica si fece in detto fiume, non potendosi impedire o domandare per siffatti danni alcuna giustifica, poichè espressamente vi rinunziarono a condizione di questo contratto, obbligandosi ancora di mantenere il detto fiume di Sant'Anna nel suo attuale corso, con assenso dei fittuari (...)"

Dunque ... per rendere coltivabili i terreni delle Marinate era necessario periodicamente effettuare operazioni di prosciugamento, mantenere in cura i fossi ed i ripari, non modificare assolutamente il corso del fiume Sant'Anna. La cosa sorprendente è che i fittuari, prevedendo già in quell'estate del 1853 che nei successivi quattro anni di fitto potessero verificarsi eventi imprevedibili dovuti alla fiumara del Sant'Anna, fossero per contratto "costretti" a non pretendere e o richiedere alcun indennizzo all'Amministrazione dello Stato di Monteleone per i danni che fossero direttamente o indirettamente legati al fiume per la costruzione - sullo stesso fiume! - del fabbricato del Signor Francica (?)!
E' dunque dimostrato che nulla nell'amministrazione del territorio è cambiato da allora: si concede di costruire anche in luoghi inedificabili e nessuno deve poi rivendicare pretese di rimborso per i possibili danni.
Il torrente è lo stesso, la falda pure ... ma a pensarci bene allora si era più corretti: tutto lo si documentava nero su bianco e controfirmato davanti ad un Notaio e ... se proprio volevi coltivare le Marinate di Bivona te ne assumevi le responsabilità ed i rischi! Altro che anno zero!

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